
Oggi è stata scritta la parola fine a questa (stavolta lo diciamo noi) ASSURDA pretesa e noi ci limitiamo a riportare le sentenze del giudice sportivo. Infatti, il giudice sportivo ha anche deciso sul reclamo inoltrato dalla Garzella contro il ricorso vinto dal Sasso Pisano. In questo caso non vi leviamo il gusto della sorpresa e riportiamo anche qui il testo integrale della sentenza. Chi conoscerà bene i regolamenti? Scopritelo sotto.... in grassetto alcuni passaggi delle sentenze degni di rilievo.
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine COMPAGNINI Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI Componente
Dott. Giuseppe COMPAGNINI Componente
Sig. Luigi BINI Rappresentante A.I.A
con assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 18 dicembre
2009 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:
Dott. Carmine COMPAGNINI Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI Componente
Dott. Giuseppe COMPAGNINI Componente
Sig. Luigi BINI Rappresentante A.I.A
con assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 18 dicembre
2009 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
080 stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della Pol. Garzella avverso dec. Del G.S.T delegazione
di Pisa. Esito gara Garzella – Sasso Pisano del 08/11/09. (C.U 20 del 25. 11.2009)
Con provvedimento notificato come da pubblicazione sul C.U 20 del 25 novembre 2009, il G.S.T della Delegazione di Pisa, accogliendo il reclamo della soc. Sasso Pisano, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara Garzella – Sasso Pisano all’attuale reclamante, in quanto alla stessa aveva preso parte il calciatore Caluri Francesco malgrado lo stesso fosse stato espulso durante la gara precedente Villamagna – Garzella del 01 novembre 2009.
Avverso il provvedimento assunto in primo grado, reclama la soc. Garzella sostenendo come l’impiego del calciatore Caluri, nella gara in oggetto indicata, sia stato, di fatto “autorizzato” da quanto riportato sul C.U 17 del 04.11.2009 (il primo successivo alla gara ) che indicava come ammonito il calciatore e non espulso, nonche’ da una non meglio precisata richiesta di spiegazioni alla Delegazione di Pisa che rispondeva “ questo e’ quello che risulta dagli atti gara”.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono.
I FATTI
-01 novembre 2009, viene disputata la gara Villamagna – Garzella, valida per il campionato di terza
categoria.
Al 7° del primo tempo, viene ammonito il calciatore Caluri Francesco (Garzella), il quale, al 12° del secondo tempo viene espulso.
-in data 04 novembre 2009, viene pubblicato dalla delegazione di Pisa, il C.U 17 nel quale il calciatore Caluri appare solo ammonito.
-in data 08 novembre si disputa la gara Garzella – Sasso Pisano alla quale prende parte il Caluri.
-in data 11 novembre 2009, viene pubblicato il C.U n° 18, nel quale, sotto la dicitura “errata Corrige “ viene indicato come il Caluri debba intendersi squalificato per una gara.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, esaminati gli atti, rileva come l’attuale reclamante, con il reclamo proposto, intenda venire meno ai propri doveri, scaricando su altri colpe proprie che derivano dalla scarsa conoscenza del Codice di giustizia Sportiva e particolarmente dell’art. 19 comma 10 che testualmente recita:”Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria societa’ e’ automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara dagli organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione piu’ grave.”
"Orbene osserva la C.D. che la pur deprecabile doppia pubblicazione del provvedimento disciplinare, imputabile alla Delegazione Provinciale di Pisa, non poteva e non doveva trarre in inganno la Società Garzella, stante il chiaro ed inequivocabile "automatismo" di determinazione della sanzione che, per tale sua stessa natura, non è suscettibile di alcuna comunicazione nè "ufficiosa" nè ufficiale.(art. 45 c.2, C.G.S.). In sostanza l'utilizzo del calciatore, in vigenza di un provvedimento di squalifica da scontarsi nella gara immediatamente successiva a quella nella quale l'espulsione è avvenuta ha determinato la irregolarità della gara cui il calciatore ha partecipato per cui la decisione di primo grado deve essere confermata."
080 stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della Pol. Garzella avverso dec. Del G.S.T delegazione
di Pisa. Esito gara Garzella – Sasso Pisano del 08/11/09. (C.U 20 del 25. 11.2009)
Con provvedimento notificato come da pubblicazione sul C.U 20 del 25 novembre 2009, il G.S.T della Delegazione di Pisa, accogliendo il reclamo della soc. Sasso Pisano, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara Garzella – Sasso Pisano all’attuale reclamante, in quanto alla stessa aveva preso parte il calciatore Caluri Francesco malgrado lo stesso fosse stato espulso durante la gara precedente Villamagna – Garzella del 01 novembre 2009.
Avverso il provvedimento assunto in primo grado, reclama la soc. Garzella sostenendo come l’impiego del calciatore Caluri, nella gara in oggetto indicata, sia stato, di fatto “autorizzato” da quanto riportato sul C.U 17 del 04.11.2009 (il primo successivo alla gara ) che indicava come ammonito il calciatore e non espulso, nonche’ da una non meglio precisata richiesta di spiegazioni alla Delegazione di Pisa che rispondeva “ questo e’ quello che risulta dagli atti gara”.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono.
I FATTI
-01 novembre 2009, viene disputata la gara Villamagna – Garzella, valida per il campionato di terza
categoria.
Al 7° del primo tempo, viene ammonito il calciatore Caluri Francesco (Garzella), il quale, al 12° del secondo tempo viene espulso.
-in data 04 novembre 2009, viene pubblicato dalla delegazione di Pisa, il C.U 17 nel quale il calciatore Caluri appare solo ammonito.
-in data 08 novembre si disputa la gara Garzella – Sasso Pisano alla quale prende parte il Caluri.
-in data 11 novembre 2009, viene pubblicato il C.U n° 18, nel quale, sotto la dicitura “errata Corrige “ viene indicato come il Caluri debba intendersi squalificato per una gara.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, esaminati gli atti, rileva come l’attuale reclamante, con il reclamo proposto, intenda venire meno ai propri doveri, scaricando su altri colpe proprie che derivano dalla scarsa conoscenza del Codice di giustizia Sportiva e particolarmente dell’art. 19 comma 10 che testualmente recita:”Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria societa’ e’ automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara dagli organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione piu’ grave.”
"Orbene osserva la C.D. che la pur deprecabile doppia pubblicazione del provvedimento disciplinare, imputabile alla Delegazione Provinciale di Pisa, non poteva e non doveva trarre in inganno la Società Garzella, stante il chiaro ed inequivocabile "automatismo" di determinazione della sanzione che, per tale sua stessa natura, non è suscettibile di alcuna comunicazione nè "ufficiosa" nè ufficiale.(art. 45 c.2, C.G.S.). In sostanza l'utilizzo del calciatore, in vigenza di un provvedimento di squalifica da scontarsi nella gara immediatamente successiva a quella nella quale l'espulsione è avvenuta ha determinato la irregolarità della gara cui il calciatore ha partecipato per cui la decisione di primo grado deve essere confermata."
P.Q.M.
La C.D.T respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
reclamo della Pol. Garzella avverso dec. Del G.S.T di Pisa.
Esito
gara Tirrenia – Garzella del 15/11/2009. (C.U 20 del 25.11.2009 )
Il G.S. T della delegazione di Pisa, con proprio provvedimento pubblicato su C.U 20 del 25.11.2009, respingeva il reclamo della societa’ Garzella, teso ad ottenere la vittoria della gara Tirrenia – Garzella sul presupposto che alla stessa abbia partecipato il calciatore Gemignani Gabriele in difetto di tesseramento essendo lo stesso contemporaneamente tesserato quale calciatore per la soc. Tirrenia e quale dirigente-istruttore per la soc. Zambra.
Avverso il provvedimento reitera le doglianze la soc. Garzella e chiede a questa Commissione un
approfondita verifica “ non sbrigativa”, onde poter accertare la esatta posizione del Gemignani che a giudizio della reclamante risulta pacificamente tesserato per la soc. Tirrenia, come calciatore e per la soc. Zambra come istruttore.
Allo scopo allega una pagina internet che, sotto la intestazione “Zambra Calcio “, evidenzia come
istruttori 14 elementi fa cui il sopracitato Gemignani e due foto di squadre dello Zambra (piccoli amici 2001 e piccoli amici 2002/03, in cui compare il Gemignani ).
La Commissione, esaminato il reclamo, effettuati gli accertamenti necessari, decide di respingere il reclamo.
Il Gemignani, nato il 30/07/1985, prende parte alla gara Tirrenia – Garzella in maniera regolare
essendo tesserato per essa societa’ dal 18.09.2009 (matricola 3.832.724 ).
Lo stesso non risulta avere nessun vincolo con la soc. Zambra, non figurando in alcuno dei tabulati Federali esistenti.
Tuttavia, le affermazioni della reclamante, gli allegati al reclamo prodotti, inducono il Collegio ad
interessare la Procura Federale FIGC, Organo deputato ad accertare eventuali fatti dolosi “camuffati”.
gara Tirrenia – Garzella del 15/11/2009. (C.U 20 del 25.11.2009 )
Il G.S. T della delegazione di Pisa, con proprio provvedimento pubblicato su C.U 20 del 25.11.2009, respingeva il reclamo della societa’ Garzella, teso ad ottenere la vittoria della gara Tirrenia – Garzella sul presupposto che alla stessa abbia partecipato il calciatore Gemignani Gabriele in difetto di tesseramento essendo lo stesso contemporaneamente tesserato quale calciatore per la soc. Tirrenia e quale dirigente-istruttore per la soc. Zambra.
Avverso il provvedimento reitera le doglianze la soc. Garzella e chiede a questa Commissione un
approfondita verifica “ non sbrigativa”, onde poter accertare la esatta posizione del Gemignani che a giudizio della reclamante risulta pacificamente tesserato per la soc. Tirrenia, come calciatore e per la soc. Zambra come istruttore.
Allo scopo allega una pagina internet che, sotto la intestazione “Zambra Calcio “, evidenzia come
istruttori 14 elementi fa cui il sopracitato Gemignani e due foto di squadre dello Zambra (piccoli amici 2001 e piccoli amici 2002/03, in cui compare il Gemignani ).
La Commissione, esaminato il reclamo, effettuati gli accertamenti necessari, decide di respingere il reclamo.
Il Gemignani, nato il 30/07/1985, prende parte alla gara Tirrenia – Garzella in maniera regolare
essendo tesserato per essa societa’ dal 18.09.2009 (matricola 3.832.724 ).
Lo stesso non risulta avere nessun vincolo con la soc. Zambra, non figurando in alcuno dei tabulati Federali esistenti.
Tuttavia, le affermazioni della reclamante, gli allegati al reclamo prodotti, inducono il Collegio ad
interessare la Procura Federale FIGC, Organo deputato ad accertare eventuali fatti dolosi “camuffati”.
P.Q.M.
La C.D.T respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa. Dispone l’invio dell’intero carteggio alla Procura Federale per quanto di competenza.
14 commenti:
BUON ANNO A TUTTI!
quelli della garzella sono proprio degli infami.
chi risponderà? il "maestro", il "don" o la "società"? oppure avranno l'accorto senno di stendere un velo pietoso?
chissà
una domanda. quanto costano i ricorsi? la garzella è la squadra della parrocchia, non facendo questi tre ricorsi inutili, avrebbe potuto usare quei soldi in altro modo?
o sbaglio?
Redazione Tirrenia ha detto...
aspetta, ora ci sarà la V sezione della Corte di Cassazione, poi la Corte Europea dei diritti dell'uomo e infine la Corte Internazionale di Giustizia.
31 dicembre 2009 15.02
Grande Simo; tanti auguri per un felice 2010
povera garzella..
chiunque vuole commentare lo faccia in modo misurato mi raccomando. Non siamo qui a "vendicare" nulla, nè tantomeno vogliamo demonizzare nessuno. I giocatori della Garzella sono ragazzi come noi, la Garzella ha un settore giovanile. Qui si tratta di scelte, commenti, arroganze e prepotenze di singoli elementi che ne compongono la società e che sovente si trincerano dietro il presunto anonimato di "nickname".
serve solo a far capire che nessuno ci mette i piedi in capo. Per noi con questo articolo la storia finisce qui.
aggiungo che nel caso del ricorso che più ci preme, quello contro di noi, lo hanno rivolto non contro la nostra società, ma contro un nostro amico e compagno di squadra, un ragazzo del nostro spogliatoio, del nostro gruppo...
è stato un attacco alla persona
garzella rispetta le sentenze. non siamo nella giungla per fortuna!
vinciamo mercoledi, lasciamo stare i preti....
è esagerato questo articolo. purtroppo noi paghiamo la disorganizzazione della società e l'impreparazione di molti dirigenti, che ci hanno fatto perdere quello che ci siamo sudati col sasso pisano. - state tranquilli fa fede il bollettino - un corno! con quei tre punti eravamo nei playoff.
il ricorso contro di voi non so da cosa è partito ma non credo cè quell odio che credete. anzi questo articolo sembra fatto ad arte per alimentare tensione
NON HO MICA CAPITO HA GIOCATO IL GEMI NO PERCHE' TUTTE QUESTE STORIE PARE CHE IN CAMPO CI SIA ANDATO CRISTIANO RONALDO AHAHAHAHA
Ma se invece di fa i ricorsi infondati verso di me qualcuno pensasse un pò di più a trombà non sarebbe male ehhh......
Gabriele Gemignani
aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh
jay jay, mi ha contattato la gazzetta... vorrebbero un'intervista
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