
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Dott. Carmine COMPAGNINI Presidente
Avv. Raffaello NICCOLAI Componente
Dott. Giuseppe COMPAGNINI Componente
Sig. Luigi BINI Rappresentante A.I.A
con assistenza alla segreteria del sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 18 dicembre
2009 ore 17.00 assumendo le seguenti decisioni:
080 stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della Pol. Garzella avverso dec. Del G.S.T delegazione
di Pisa. Esito gara Garzella – Sasso Pisano del 08/11/09. (C.U 20 del 25. 11.2009)
Con provvedimento notificato come da pubblicazione sul C.U 20 del 25 novembre 2009, il G.S.T della Delegazione di Pisa, accogliendo il reclamo della soc. Sasso Pisano, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara Garzella – Sasso Pisano all’attuale reclamante, in quanto alla stessa aveva preso parte il calciatore Caluri Francesco malgrado lo stesso fosse stato espulso durante la gara precedente Villamagna – Garzella del 01 novembre 2009.
Avverso il provvedimento assunto in primo grado, reclama la soc. Garzella sostenendo come l’impiego del calciatore Caluri, nella gara in oggetto indicata, sia stato, di fatto “autorizzato” da quanto riportato sul C.U 17 del 04.11.2009 (il primo successivo alla gara ) che indicava come ammonito il calciatore e non espulso, nonche’ da una non meglio precisata richiesta di spiegazioni alla Delegazione di Pisa che rispondeva “ questo e’ quello che risulta dagli atti gara”.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono.
I FATTI
-01 novembre 2009, viene disputata la gara Villamagna – Garzella, valida per il campionato di terza
categoria.
Al 7° del primo tempo, viene ammonito il calciatore Caluri Francesco (Garzella), il quale, al 12° del secondo tempo viene espulso.
-in data 04 novembre 2009, viene pubblicato dalla delegazione di Pisa, il C.U 17 nel quale il calciatore Caluri appare solo ammonito.
-in data 08 novembre si disputa la gara Garzella – Sasso Pisano alla quale prende parte il Caluri.
-in data 11 novembre 2009, viene pubblicato il C.U n° 18, nel quale, sotto la dicitura “errata Corrige “ viene indicato come il Caluri debba intendersi squalificato per una gara.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, esaminati gli atti, rileva come l’attuale reclamante, con il reclamo proposto, intenda venire meno ai propri doveri, scaricando su altri colpe proprie che derivano dalla scarsa conoscenza del Codice di giustizia Sportiva e particolarmente dell’art. 19 comma 10 che testualmente recita:”Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria societa’ e’ automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara dagli organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione piu’ grave.”
"Orbene osserva la C.D. che la pur deprecabile doppia pubblicazione del provvedimento disciplinare, imputabile alla Delegazione Provinciale di Pisa, non poteva e non doveva trarre in inganno la Società Garzella, stante il chiaro ed inequivocabile "automatismo" di determinazione della sanzione che, per tale sua stessa natura, non è suscettibile di alcuna comunicazione nè "ufficiosa" nè ufficiale.(art. 45 c.2, C.G.S.). In sostanza l'utilizzo del calciatore, in vigenza di un provvedimento di squalifica da scontarsi nella gara immediatamente successiva a quella nella quale l'espulsione è avvenuta ha determinato la irregolarità della gara cui il calciatore ha partecipato per cui la decisione di primo grado deve essere confermata."
La C.D.T respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
reclamo della Pol. Garzella avverso dec. Del G.S.T di Pisa.
gara Tirrenia – Garzella del 15/11/2009. (C.U 20 del 25.11.2009 )
Il G.S. T della delegazione di Pisa, con proprio provvedimento pubblicato su C.U 20 del 25.11.2009, respingeva il reclamo della societa’ Garzella, teso ad ottenere la vittoria della gara Tirrenia – Garzella sul presupposto che alla stessa abbia partecipato il calciatore Gemignani Gabriele in difetto di tesseramento essendo lo stesso contemporaneamente tesserato quale calciatore per la soc. Tirrenia e quale dirigente-istruttore per la soc. Zambra.
Avverso il provvedimento reitera le doglianze la soc. Garzella e chiede a questa Commissione un
approfondita verifica “ non sbrigativa”, onde poter accertare la esatta posizione del Gemignani che a giudizio della reclamante risulta pacificamente tesserato per la soc. Tirrenia, come calciatore e per la soc. Zambra come istruttore.
Allo scopo allega una pagina internet che, sotto la intestazione “Zambra Calcio “, evidenzia come
istruttori 14 elementi fa cui il sopracitato Gemignani e due foto di squadre dello Zambra (piccoli amici 2001 e piccoli amici 2002/03, in cui compare il Gemignani ).
La Commissione, esaminato il reclamo, effettuati gli accertamenti necessari, decide di respingere il reclamo.
Il Gemignani, nato il 30/07/1985, prende parte alla gara Tirrenia – Garzella in maniera regolare
essendo tesserato per essa societa’ dal 18.09.2009 (matricola 3.832.724 ).
Lo stesso non risulta avere nessun vincolo con la soc. Zambra, non figurando in alcuno dei tabulati Federali esistenti.
Tuttavia, le affermazioni della reclamante, gli allegati al reclamo prodotti, inducono il Collegio ad
interessare la Procura Federale FIGC, Organo deputato ad accertare eventuali fatti dolosi “camuffati”.
P.Q.M.
La C.D.T respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa. Dispone l’invio dell’intero carteggio alla Procura Federale per quanto di competenza.